In questi giorni di metà Ottobre 2026 sui social si sono visti numerosi post dedicati all’arrivo di infermieri indiani in Italia, in base ad un accordo che l’attuale Governo italiano ha siglato nel maggio scorso col premier del Paese asiatico, per favorire l’arrivo di circa diecimila infermieri da quel Paese.
Non è chiarissimo perché questi articoli siano usciti cinque mesi dopo la notizia, presentando l’accordo come una novità e -soprattutto- sottolineando che l’arrivo di questi infermieri avverrebbe con ‘’nuove modalità particolari’’, al punto- scrive qualcuno- che questi operatori lavorerebbero ‘’senza essere iscritti agli Albi professionali’’.
La cosa ci ha colpito (i molti post, intendiamo) perché è vero quanto viene affermato, ma è dal marzo del 2020 che esiste questo stato di cose, come abbiamo più volte ricordato sui nostri canali di comunicazione in questi anni.
Vediamo di fare chiarezza in una questione molto confusa, come dimostrano soprattutto alcuni commenti poco precisi; resteremo in una prima fase molto tecnici e, solo successivamente, presenteremo il nostro punto di vista (per quel che vale).
Il 17 marzo del 2020 il Governo Conte II, in piena emergenza pandemica, vara un decreto legge che permette ai sanitari stranieri (ma anche agli oss che, come sappiamo, non hanno alcun albo professionale riconosciuto) di venire a esercitare in Italia ‘’in deroga’’.
Che cosa significa ‘’in deroga’’? Prima del Decreto, un cittadino straniero per esercitare in Italia in Sanità aveva obbligatoriamente due passaggi da assolvere.
Il primo, è il riconoscimento del titolo di studio presso il competente Ufficio del Ministero della Salute ( https://www.salute.gov.it/new/it/tema/riconoscimento-qualifiche-professioni-sanitarie/): questo perché non in tutto il mondo si diventa medico, ostetrica o infermiere nello stesso modo e con analoga durata di studi.
Se manca parte del percorso, il Ministero non autorizza, invitando al completamento presso un nostro ateneo.
Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo, il sanitario effettua un esame di conoscenza della lingua italiana presso una commissione (con un docente di letteratura italiana) presso l’Ordine della professione di appartenenza, nella città dove si va a vivere, o in quella dove si va a lavorare.
Superato l’esame, si presenta domanda per l’accesso all’Albo gestito da quell’Ordine professionale.
Col decreto del Governo Conte II, dal 17 Marzo 2020 si accede direttamente ‘’in deroga’’, ma soltanto nella Sanità privata (almeno sulla carta: ad esempio, numerosi medici cubani entrati in deroga lavorarono nel pronto soccorso di alcune Regioni del Meridione, attraverso cooperative che gestiscono il servizio).
I decreti scadono: ma questo venne prorogato dal successivo Governo, quello di Draghi; infine, a inizio anno il Governo Meloni ha portato ancora avanti nel tempo questa possibilità: ora fino al 31 dicembre del 2029 è possibile entrare in Italia senza i due passaggi che abbiamo indicato, e prendere subito servizio nella Sanità Privata.
Di conseguenza, non abbiamo capito la produzione di questi articoli sugli infermieri indiani perché non c’è nulla di nuovo rispetto al Decreto iniziale del marzo 2020: un cittadino straniero, uno o diecimila, può entrare in Italia e lavorare senza i passaggi in precedenza previsti come obbligatori, passaggi che sono ‘’sospesi in deroga’’.
Quello che pensiamo noi è semplice: gli Ordini professionali sono nati per dare garanzia al cittadino che la persona che lo sta affiancando, e che lo sta aiutando a guarire, a partorire, a riabilitarsi, a fare una radiografia, eccetera, è pienamente abilitato a farlo (appunto, come da ‘’certificazione dell’Ordine professionale’’, in quanto iscritto) : ma questo criterio non si applica per questi operatori.
L’occasione è utile per ricordare che – può piacere o meno, ma è così- gli Ordini non sono stati varati per un particolare interesse di chi ne fa parte, ma in primo luogo per assicurare al cittadino la esistenza autorizzata e validata di un certo tipo di professionisti: sono 31 le professioni oggi che devono essere collocate dentro un Albo professionale, gestite da un numero inferiore di Ordini professionali (alcuni Ordini hanno più Albi, come quello degli Infermieri che ne ha due: infermieri e infermieri pediatrici).
Ma se lavorano persone che non sono iscritte a nulla, come facciamo a sapere se sono a ogni effetto quello che dovrebbero essere? Chi ha verificato la loro documentazione? E la conoscenza della lingua italiana? Secondo ogni testo e ogni Autore che si occupa di Rischio Clinico, al primo posto fra le cause di errore c’è la comunicazione: e, in genere, ci si riferisce a quella che avviene fra persone che parlano la stessa lingua.
Quindi questi ‘’decreti emergenziali’’ consentono l’esercizio a qualcuno che oggi non viene ‘’verificato’’ nel suo essere un professionista, né si controlla il livello di conoscenza della lingua. Non si tratta di alcun pregiudizio, né di ideologie speciali: ne facciamo una questione di sicurezza e anche di pari opportunità, perché il cittadino non deve avere ‘’sconti’’ sulla sicurezza: 5 mg di digitale invece di 0,5 mg creano sicuramente qualche problema a chi li riceve.
Qui abbiamo, in sintesi, due categorie diverse di professionisti, di operatori con analoga qualifica e diversa ”inquadratura” (e qui ritorna in ballo il concetto di pari opportunità).
Una prima categoria è quella dei professionisti sanitari italiani, ma anche di quelli stranieri che hanno seguito il percorso classico (che è ancora possibile effettuare, perché si può anche entrare col vecchio sistema): questi devono essere iscritti ad un Albo professionale per esercitare e devono quindi versare una tassa annuale (legge 43 del 2006, e 3 del 2018); poi devono essere in possesso di una PEC attiva e operativa (legge 120 del 2020); quindi va rispettato il programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) come da legge 229 del 1999 per essere ‘’certificabile’’ e, se non lo è, quel professionista rischia grosso sul piano della copertura professionale assicurativa (DM 232 del 2023, come da legge Gelli-Bianco).
Non dimentichiamo infine che ogni iscritto/a ad un Ordine professionale può ricevere dal proprio Ordine, per circostanze che sono previste dalle normative, l’avvio di un procedimento disciplinare (che non c’entra nulla con decisioni simili relative al datore di lavoro).
Tutte le cose che abbiamo elencato sono completamente estranee alle persone che, dal Marzo 2020, sono entrate in Italia per lavorare come professionisti sanitari, con la opportunità che è stata data dal ‘’decreto in deroga’’.
Ma ora, proprio mentre state leggendo queste righe, da qualche parte ci sono in servizio due infermieri, o due medici, o due fisioterapisti; magari sono impegnati nei confronti della stessa persona.
Una ha tutte le prerogative della professione ‘’ordinata’’, quindi è iscritto all’Ordine con gli obblighi qui ricordati e previsti dalla legge.
L’altra, no.
A noi tutto questo non sembra molto regolare; e aggiungiamo che non lo è mai stato, nemmeno al momento della emanazione del primo Decreto: anche se siamo in piena emergenza, crediamo che sia necessario essere assistiti da sanitari certificati.
Su questo in passato abbiamo prodotto molta comunicazione, soprattutto perché non condividiamo la filosofia di questi decreti. Visto che dal nostro spazio di piccolo OPI non abbiamo certo il potere di cambiare le cose, ci interessa che la nostra posizione sia nota: se mancano infermieri in Italia, è necessario lavorare sulle cause che hanno portato a questa carenza e rimuoverle. Abbassare, invece, i requisiti di accesso -anche se ”in deroga” provvisoria- rischia di compromettere la sicurezza di tutti, inclusi gli stessi operatori che entrano in deroga, in un contesto che non conoscono e che spesso è complesso e difficile.
A cascata -e per chiudere- vi elenchiamo comunque alcune osservazioni pratiche, e domande che ci sono state rivolte:
- Questi professionisti entrati in deroga possono fare un concorso nella Sanità pubblica? NO
- Questi professionisti entrati in deroga potranno essere iscritti agli Albi? Al momento lo possono fare solo se effettuano i due passaggi indicati: riconoscimento del titolo e esame di lingua
- Ma cosa succederà dopo il 31 dicembre 2029? Non lo sappiamo: altre normative daranno sicuramente indicazioni al riguardo.
- Ma quindi la possibilità di ingresso al lavoro in deroga in Italia, senza iscrizione agli Albi, nasce prima di questo periodo? Esatto, nasce nel Marzo del 2020
- Ma non esistono albi regionali? Le Regioni fanno una sorta di raccolta delle istanze per esercitare, ma appunto ‘’autorizzano in deroga’’; non verificano la conoscenza della lingua, e i titoli non ricevono il riconoscimento dal Ministero della Salute, cosa che era prevista prima della deroga del 2020.
- Ma quanti sono coloro che esercitano con la deroga? Si parla di alcune decine di migliaia nel Paese; la maggior parte sono infermieri ma ci sono, naturalmente, anche gli esponenti di altre qualifiche professionali.
