Uno dei nostri impegni per questo lungo mandato è quello di spiegare COSA deve fare un Ordine professionale; anzi è bene partire proprio dal ‘’CHE COSA E’ UN ORDINE’’: ci rendiamo conto infatti, con frequenza, che nei confronti degli Ordini giungono richieste che i colleghi infermieri che fanno parte del Direttivo non potrebbero accogliere, neppure se lo volessero.

Richieste che denotano una relativa conoscenza di ciò che può fare, e di ciò che non può fare, un OPI.

Tutto nasce senza dubbio dalla difficoltà a capire ‘’perché’’ un sanitario deve essere iscritto ‘’per forza’’ ad un Ordine professionale, e pagare per farne parte: il primo motivo è quello di evitare che possa svolgere quella professione chi medico, infermiere, ostetrica, tecnico non è.

Una questione sempre attuale: anche lo scorso anno abbiamo bloccato un ”falso infermiere” che, oltre a produrre situazioni di rischio sui cittadini, sottrae il posto a collega titolato/a.

Chiariamo anche che il nostro operato – come OPI La Spezia- non deriva dal nostro pensiero creativo: questo, quando c’è, si limita alle attività ‘’facoltative’’, come la formazione ECM, dove decidiamo in piena libertà che tipo di corso svolgere. Ma se c’è da fare una attività indicata da una norma dello Stato, non possiamo ‘’girarci dall’altra parte’’, altrimenti saremmo noi ad essere sanzionati per una ‘’omissione’’ di atti dovuti.

In Italia l’istituzione degli ordini professionali risale ai primi anni del Novecento e, dopo le ‘’Corporazioni’’ del Fascismo, c’è una ripartenza nell’immediato Dopoguerra, quando vengono ricostituiti già nel 1946.

Quello degli infermieri nasce come ‘’Collegio professionale’’ nel 1954 con la legge 1049, in base alla vecchia distinzione che voleva le professioni ‘’diplomate’’ riunite in ‘’Collegi’’ e quelle  ‘’laureate’’ in ‘’Ordini’’: sono una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, col fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.  Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall’ordinamento e connessi all’esercizio professionale. Già qui si inizia a capire che gli Ordini esistono ‘’per interesse pubblico ’’, per i cittadini in prima battuta : poi, certamente, devono agire anche per l’iscritto, ma la loro esistenza è pensata ‘’nell’interesse della Società tutta’’.

Questa cosa della prevenzione dell’abusivismo (chi non ha il titolo, in sostanza) la si può misurare nei concorsi a ruolo nelle ASL: infatti, la sola iscrizione all’Albo professionale permette agli infermieri (e agli altri professionisti ‘’ordinati’’) l’accesso alle prove senza ulteriori passi; mentre le altre figure che non hanno un Ordine (ad esempio, gli oss) vedono diverse domande respinte per difetto di riconoscimento dei titoli (l’assenza di un albo professionale impedisce di ‘’superare’’ prima queste potenziali difficoltà).

Gli Ordini sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute: sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, non ci sono costi per la finanza pubblica, e quindi le tasse di iscrizione (e le quote annuali) sono le sole entrate certe di questi enti.

In sostanza, come da anni ricordiamo, non solo l’iscrizione è un obbligo, ma l’ esistenza degli Ordini è pensata soprattutto per i cittadini: certamente ci sono azioni che un Ordine può fare nel comune interesse dei suoi iscritti e dei cittadini: un esempio ‘’classico’’ è la difesa dei livelli occupazionali nelle strutture sanitarie pubbliche e private, per sostenere sia la qualità delle cure a favore dei cittadini, sia la massima occupazione a favore degli iscritti.

Anche su questo fronte, è capitato che alcuni iscritti poco informati sul nostro ruolo ci abbiano chiesto aiuto perché l’OPI chiedesse ‘’di effettuare la mia mobilità prima di un concorso’’ o altre proposte che non possiamo avanzare, e non certo per cattiva volontà, ma perché non siamo titolari di questa funzione. Nel senso che non sta a noi scegliere ‘’come poter reclutare nuovi infermieri’’ per il nostro territorio, ma sta (anche) a noi chiedere ‘’le assunzioni in quanto mancano infermieri’’ e, fra le varie modalità, il concorso è da sempre quello che permette la partecipazione a tutti, dunque la opzione per noi preferibile perché non esclude nessuno.

Non poche volte ci è stato chiesto come poter cambiare reparto in una determinata Azienda Sanitaria, o come fare per svolgere un determinato ruolo al posto di un collega (es, coordinatore) o come si può fare per migliorare le condizioni economiche: tutte cose che comprendiamo perfettamente, perché lavoriamo anche noi, in quanto OPI non prevede stipendi, e quindi la realtà quotidiana ci è nota; ma sono attività che esulano dalle competenze degli Ordini, anche se cerchiamo sempre di dare ascolto e indirizzare per il meglio…

Un punto di frequente confusione, sicuramente diminuita rispetto al passato, è quello delle diverse attribuzioni che riguardano gli Ordini ed i Sindacati. Come detto, ad un Ordine professionale si deve necessariamente essere iscritti, per potere esercitare la professione sanitaria.

Stabilita già nel passato, con diverse leggi (molto chiara la 43 del 2006) la obbligatorietà ritorna nella legge 3 del 2018 che è quella che ha fatto nascere i nuovi Ordini, in grado di ospitare le professioni che ne erano ancora prive e che, infatti, erano falcidiate da molto abusivismo, come i Fisioterapisti (nel nostro Foglio Notizie numero 37, gennaio 2013, avevamo ripreso le richieste dei Sindacati nazionali CGIL-CISL-UIL che il 17/10/2012 chiedevano a gran voce la istituzione dell’Ordine all’allora Ministro della Salute Balduzzi, per le professioni ancora prive, al fine di evitare ‘’…i frequenti e pericolosi fenomeni di abusivismo’’…).

E, come detto, un Ordine nasce soprattutto per tutelare i cittadini e la qualità delle cure disponibili: fu in linea, in sintonia con questo aspetto che conducemmo fra il 2012 e il 2015 una lunga battaglia, con altre organizzazioni (inclusi i Sindacati, e alcune associazioni di tutela dei cittadini) per avere anche nella nostra Provincia un hospice, poiché allora lo Spezzino era il solo territorio ligure sprovvisto di letti dedicati.

Mentre, tornando ai Sindacati, la adesione del lavoratore è facoltativa, e la tutela dell’iscritto precede le altre attività istituzionali; qui vorremmo chiarire che stiamo spiegando la situazione da un punto di vista tecnico e normativo; non ci sono pareri e opinioni personali, ma un elenco di richiami normativi.

Un ‘’richiamo normativo’’ è, per l’appunto, il ‘’potere disciplinare’’ che un Ordine professionale esercita verso i propri iscritti. Nell’attesa che venga rivisto l’intero impianto, cosa che viene prevista dall’art 4 della legge 3/2018, resta sempre in vigore il DPR 221 del 1950; ma quello che qui si vuole ricordare, proprio perché per noi (che siamo infermieri) è sempre impegnativo dover procedere su questo cammino nei confronti dei colleghi, è che si tratta di adempimenti che, una volta emersa la situazione ‘’di violazione’’, non possono essere evitati (fortunatamente, i procedimenti sono piuttosto rari).

Il potere disciplinare verso l’iscritto è quello che l’Ordine esercita senza preoccuparsi delle decisioni del datore di lavoro del professionista, che può a sua volta decidere o meno di attivarsi in questo senso, se la questione lo coinvolge. Molto dipende dalle situazioni, ma spesso di fronte a una violazione deontologica (che sono quelle che sanziona l’Ordine) si trova anche una violazione del codice disciplinare di quel determinato ambiente di lavoro: ma a noi, qui e ora, questo aspetto serve solo per portare esempi concreti.

Molti dei procedimenti disciplinari disposti dai datori di lavoro non interessano gli Ordini, mentre il contrario è più frequente: ad esempio, un dipendente in malattia che non viene trovato a casa dalla visita fiscale di controllo, o che ripetutamente non rispetta le regole aziendali su questioni non assistenziali tipo ”la rilevazione della presenza in servizio”, può essere sottoposto a procedimento disciplinare del datore di lavoro: ma l’Ordine di appartenenza in questi casi non ravvisa la necessità di procedere, poiché non ci sono evidenti violazioni deontologiche in grado di danneggiare l’assistito.

L’Ordine talvolta deve agire in automatico: lo fa quando un iscritto viene privato della libertà, anche per fatti non inerenti la professione; e per tutta la durata dello stato di arresto (domiciliari compresi) l’Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione, che impedisce di lavorare, in applicazione del DPR 221 del 1950. La cosa, si dirà, ha un valore simbolico perché chi è in stato di arresto non può lavorare: certamente.

Ogni Ordine può sottoporre a procedimento disciplinare un iscritto per violazione della deontologia e dell’etica professionale; non sono mancati casi nei quali qualche professionista ha scritto cose ‘’particolari’’ su spazi social, con un atteggiamento di netto contrasto verso i contenuti del Codice Deontologico (la versione ultima, del 2019, emessa da FNOPI prevede ben due articoli su questi aspetti assai complessi e delicati); se quell’Ordine lo sanziona, ad esempio sospendendolo per dieci giorni dall’albo, ne deve dare comunicazione a molte Autorità (incluso il Ministero della Salute) e ovviamente al datore di lavoro che deve prendere atto che, per quei dieci giorni, mancherà uno dei due requisiti per poter esercitare la professione (cioè per poter lavorare): uno è infatti la appartenenza ad un Ordine che, in questo caso, per quei 10 giorni mancherà. I due requisiti, lo ricordiamo, sono il possesso del titolo professionale e la iscrizione all’Albo professionale (gestito dall’Ordine).

C’è un esempio che rende molto bene la distinzione fra il potere giudiziario classico e il potere disciplinare di un Ordine professionale: alcuni anni fa divenne nota la storia di una infermiera che in un ospedale romagnolo venne accusata di avere iniettato a dei degenti potassio per ucciderli: l’inchiesta era nata da alcune foto, pubblicate sui social dalla stessa infermiera, che la ritraevano mentre, con smorfie beffarde, posava vicino alle persone anziane appena decedute in corsia, nel suo turno di servizio.

Arrestata e sottoposta a processo, in primo grado venne giudicata colpevole; una volta ottenuta la revisione del processo, la stessa infermiera venne assolta dalle accuse, e uscì di prigione.

A quel punto, intervenne il potere disciplinare ordinistico, che la giudicò esclusivamente per la questione degli scatti fotografici apparsi sugli spazi social e pubblicati dalla stessa iscritta. Ritenuti di grave violazione deontologica, portarono alla radiazione dall’albo e alla conseguente impossibilità di lavorare.

Un caso molto istruttivo perché, se per la Giustizia non c’era condanna per la ipotesi di reato, per l’Ordine di appartenenza esisteva una chiara violazione etico deontologia nei confronti degli assistiti: cioè gli stessi verso i quali deve svolgersi in prevalenza la azione degli Ordini: era sufficiente la pubblicazione di queste fotografie nettamente contrastanti col mandato professionale.

Noi suggeriamo, a chi ancora non ha avuto modo di farlo (abbiamo premiato con denaro, in un concorso, alcuni iscritti che ci hanno inviati i loro elaborati su questo testo) di leggere il Codice Deontologico dell’Infermiere (e Infermiere pediatrico), a questo link: https://www.fnopi.it/norme-e-codici/deontologia/

Non abbiamo piacere ad affrontare questi passaggi : nei rari casi in cui è capitato anche a questo Direttivo di dover avviare un procedimento disciplinare, non è mai stato certo un motivo di ‘’soddisfazione’’; non tutti lo ricordano ma il DPR 221 /50 afferma che se l’Ordine non agisce sul piano disciplinare può essere sollecitato dal Prefetto, o dal Procuratore della Repubblica: a dimostrazione che non si tratta di cose frivole!

Quando qualcuno non ha compreso il confine, i limiti che tutti noi abbiamo, in relazione a ciò che è possibile fare come infermiere e ciò che non può, né deve, essere fatto è sempre un momento di dispiacere generale, perché qualcosa evidentemente non ha funzionato: per qualsiasi dubbio o questione, noi siamo qua. E non certo come una ‘’controparte’’.

Per saperne ancora di più su quello che ‘’deve fare un Ordine delle professioni sanitarie’’, ecco il link del Ministero, dedicato proprio a questo aspetto: per chi è interessato, buona lettura

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5133&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto