ALCUNI CHIARIMENTI SUI SOLLECITI INVIATI DA ASL 5 (O DA ALTRE ASL) ai nostri iscritti che al momento non sono ancora stati sottoposti a vaccinazione, o non risultano al sistema pur avendo già ricevuto il vaccino.

RICEVIAMO da parte di alcuni (pochi) colleghi iscritti alcune mail, dove ci scrivono per spiegare (a noi) perché non si sono vaccinati, o per riferire che hanno effettuato la vaccinazione fuori Regione, dopo avere ricevuto la notifica del Dipartimento preposto della ASL 5, azienda sanitaria competente per territorio.

Leggiamo e naturalmente rispondiamo a tutti, ma queste note di riscontro NON devono arrivare a noi, bensì a chi scrive, a chi notifica la comunicazione indirizzata al sanitario (cioè l’Azienda sanitaria che accerta la mancata vaccinazione).

Gli Ordini non hanno i dati sanitari degli iscritti, né li gestiscono. Quindi, chi ha certificazioni e comunicazioni da fare deve RISPONDERE a chi scrive (la Asl).

Cogliamo anche l’occasione per chiarire qualche aspetto della vicenda, sia per aiutare questi colleghi sia perché ci rendiamo conto che, se nei tempi normali il ruolo dell’Ordine è confuso, ad esempio, con quello di chi firma i contratti di lavoro, figuriamoci in questo caos comunicativo che cosa può essere immaginato…per questo, serve chiarire bene che partita giocano gli Ordini in questa vicenda, partendo dalla normativa in vigore.

IL DL 44 (poi recepito come Legge della Repubblica numero 76/2021): contiene la previsione dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 per tutto il personale sanitario, come requisito indispensabile per l’esercizio della professione; qualora la vaccinazione non venga effettuata, il lavoratore può essere adibito a mansioni anche inferiori, purché non a contatto con il pubblico, oppure può essere sospeso, senza diritto alla retribuzione.

Il comma 3 dell’art 4 ha imposto a tutti gli Ordini professionali di inoltrare gli elenchi dei loro iscritti alle Regioni. (Commento: oltre alla emergenza in atto, che comporta uno stato di eccezione, NON è violazione della privacy; infatti, i dati dei professionisti sanitari sono pubblici e lo conferma il fatto che su www.fnopi.it si visualizza ogni iscritto agli Albi Infermieri d’Italia, inclusa anche la PEC personale, obbligatoria dal Settembre 2020*, ed altrettanto avviene per gli altri professionisti ordinati).

Inoltro che abbiamo fatto verso la Regione Liguria nei tempi indicati dalla Legge, e da quel momento è scattata la verifica (da parte della Regione) indicata nel comma 4: ‘’…, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi’’.

Fatte le opportune verifiche ed inviati i solleciti (quelli ai quali ci siamo riferiti ad inizio post) il comma 6 spiega che: ‘’..l’azienda  sanitaria locale competente accerta l’inosservanza  dell’obbligo  vaccinale  e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso  le autorita’  competenti,  ne  da’   immediata   comunicazione   scritta all’interessato, al datore di lavoro e  all’Ordine  professionale  di appartenenza.  L’adozione  dell’atto   di   accertamento   da   parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2’’.. 

A quel punto, con il comma 7, entrano in gioco gli Ordini: ‘’…la sospensione di cui al comma 6  e’  comunicata …all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza’’.

Da quanto sopra (la Legge dello Stato, non una determina di questo o altro OPI) abbiamo chiarito quanto segue:

  1. La sospensione origina dall’accertamento di ‘’inosservanza dell’obbligo vaccinale’’ da parte dell’ Azienda Sanitaria di residenza del professionista sanitario;
  2. L’accertamento viene comunicato al datore di lavoro (che può coincidere con la stessa Azienda che accerta);
  3. Viene comunicato anche all’Ordine professionale di appartenenza, che ne prende atto e annota sull’Albo professionale nazionale la sospensione.

Fino a quando dura la sospensione? Sempre la Legge 76 all’art 4 , comma 9 così recita: ‘’…la sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino all’assolvimento dell’obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il31 dicembre 2021.’’

Nella speranza di avere chiarito cosa devono fare gli Ordini in questa partita siamo a disposizione come sempre, per ulteriori chiarimenti ed informazioni.

Chiudiamo ricordando ancora una volta che la vaccinazione rientra nelle responsabilità etiche, deontologiche, professionali di un sanitario e, dati alla mano, rappresenta uno strumento di difesa dalle più severe complicanze della infezione da SARS-CoV-2 per noi, e nei riguardi della comunità.

* con legge 120 del 2020 tutti i professionisti che fanno parte di un albo professionale (quindi non solo noi Infermieri, ma anche un Architetto, o un Geometra) devono comunicare all’Ordine di appartenenza la propria identità digitale, cioè l’indirizzo PEC. CHI NON LO FA, SECONDO LA LEGGE CITATA, VIENE SOSPESO DALL’ ALBO. Noi abbiamo già comunicato da oltre un anno la obbligatorietà della norma e messo a disposizione dei nostri iscritti in regola con le quote annuali una PEC fornita dal nostro ente: per tutto le info necessarie alla attivazione aprire, su questo stesso sito, la pagina dedicata.