DOMANDE FREQUENTI: LE FAQ VERSO UN ORDINE DI UNA PROFESSIONE SANITARIA

  • Perché devo essere iscritto ad un Ordine professionale?

La necessità è voluta a tutela del cittadino, causa principale della esistenza del sistema ordinistico: cioè, al cittadino/utente va assicurata la professionalità documentata e certificata di chi eroga la prestazione.

Un medico, un infermiere, una ostetrica o un tecnico (sono circa trenta le professioni sanitarie ordinate) per poter esercitare hanno la necessità di possedere DUE requisiti: un titolo professionale (da oltre 25 anni per tutte le professioni ordinate è la Università che lo emette, al termine del percorso di studi) e la iscrizione, attiva, all’Albo gestito dal proprio Ordine professionale.

L’Ordine deve anche considerare azioni a tutela della professione, purché queste NON invadano il campo che compete ad altra istituzione: ad esempio, i contratti di lavoro, le paghe, le indennità, le questioni pensionistiche sono compito delle organizzazioni sindacali che siedono ai tavoli di trattativa, nei settori Pubblico e Privato, per il rinnovo dei contratti di lavoro, nazionali e decentrati.

  • Posso capire meglio la questione della casella PEC obbligatoria?

Sin dal 2009 esistono leggi che indicano come requisito di ingresso negli Albi ordinistici il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Ma è solo con la legge 120 del 2020 (Governo Conte II) che la PEC diventa non solo un requisito di ingresso, ma anche un obbligo di avere l’indirizzo ATTIVO, sempre, anche DOPO aver perfezionato l’iscrizione a quell’Ordine professionale. Se la PEC non funziona (perché magari il titolare la ha lasciata scadere), l’Ordine deve sospendere l’iscritto inadempiente.

Se non lo fa, l’Ordine rischia il commissariamento (lo dice la stessa legge citata). Ora, è chiaro che questa PEC se gestita bene è anche vantaggiosa per il titolare: via PEC si possono spedire -ad esempio- atti che un tempo obbligavano a recarsi in un ufficio postale, avendo tale invio il valore tracciato di una raccomandata.

Gli aspetti che spesso un titolare di PEC non valuta sono quelli della ‘’condivisione’’ automatica sui portali di raccolta degli indirizzi PEC (ad esempio, sul sistema INI-PEC) : cioè, l’indirizzo è visibile a tutti, e una qualsiasi Autorità che deve inviare una comunicazione, ad esempio un Comune che intende spedire una multa per violazione del Codice Stradale, userà questa via: non leggere, perciò, la propria PEC è scelta molto pericolosa e si tramuta regolarmente, o prima o dopo, in un danno per il professionista.

Aggiungiamo che da un paio d’anni l’invio della tassa annuale DEVE essere fatto, da un Ordine, proprio attraverso la PEC che raggiunge ogni singolo componente o iscritto.

  • Non ho raggiunto i crediti ECM del triennio, sarò sanzionato dall’Ordine?

In questo momento storico, oltre alle ‘’indicazioni’’ del Codice Deontologico, non ci sono sanzioni dirette da parte dell’Ordine (come è accaduto, per capirci, con i Decreti che avevano obbligato i professionisti sanitari alla vaccinazione Covid e obbligato gli Ordini alle verifiche).

Ma non avere raggiunto almeno il 70% del proprio debito ECM del triennio espone il professionista a reali rischi assicurativi, cioè anche in presenza di una copertura assicurativa la stessa non verrà attivata.  Fermo restando il resto dei rischi, relativi a selezioni interne, passaggi di fascia, progressioni economiche che possono essere applicate in presenza, o meno, del rispetto del programma ECM, condizione che ogni singolo datore di lavoro può scegliere di utilizzare.

  • Come mai non posso scegliere direttamente il Presidente dell’Ordine, ma devo votare un gruppo di persone?

Le modalità delle elezioni degli Ordini non possono naturalmente essere decise dal singolo Ordine, che potrà – al massimo- stabilire le date di convocazione della Assemblea elettorale.

E’ la legge 3 del 2018 che spiega come gli Ordini e quindi gli iscritti dovranno procedere; in pratica si possono votare, nelle cosiddette elezioni di 1° grado, solo coloro che hanno scelto di candidarsi.

E’ possibile candidarsi in forma ‘’singola’’ come singolo professionista candidato; oppure costituendo una lista organizzata, che dovrà dotarsi di un nome e poi presentarsi, appunto, compatta: votando quella lista, a quel punto si attribuisce un voto ad ogni singolo componente.

Una volta eletta, quella lista si ritrova per la ‘’elezione di 2° grado’’, dalla quale scaturiranno i nomi delle quattro cariche: un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere. (Altrettanto faranno, per un numero inferiore di cariche, le Commissioni di Albo).

La stessa cosa accade per le cariche nazionali, dove votano per la scelta del gruppo dirigente nazionale i singoli Presidenti degli Ordini provinciali, o i loro delegati.

Osserviamo, ma è un commento molto sereno, che molte istituzioni, a partire dalla più alta- il Presidente della Repubblica Italiana- non vedono un voto diretto, ma funzionano come gli Ordini.

Il voto del Presidente di una Provincia, ad esempio, si sviluppa dalle scelte dei rappresentanti dei singoli Comuni, come nel caso degli Ordini.

  • Ma ho l’obbligo di comunicare dove lavoro, dove vivo, il mio numero telefonico, all’Ordine?

Una delle cause di cancellazione dagli Albi professionali è la ‘’irreperibilità’’; questa oggi è quasi sempre superata dalla esistenza di una PEC attiva ma, per allontanare ogni rischio, i professionisti che comunicano al loro Ordine questi dati hanno la certezza che saranno comunque rintracciati, PRIMA di giungere a decisioni irreversibili.

Per capirci, se un iscritto non paga una annualità è a rischio cancellazione: nel 90% dei casi si tratta di banale dimenticanza; ma se non c’è il modo di contattare la persona, si può innescare un procedimento che sfocia – al termine- nella cancellazione, quando nella massima parte dei casi basta un contatto molto sereno per risolvere e superare il problema.

Ma se, per un insieme di circostanze, banalmente favorite da un errore involontario, come quello di non rinnovare la PEC, l’iscritto -che nel frattempo è andato magari a lavorare altrove-si ritrova senza l’iscrizione all’Ordine, a quel punto parte una serie di problemi, incluso l’allontanamento dal lavoro, in attesa della sistemazione della questione.

Insomma, costi, spese e impegno burocratico del tutto evitabili se e quando esiste un semplice modo di comunicare le questioni in sospeso.

Attenzione: comunicare queste variazioni (di residenza, di numero di telefono, di casella PEC) solo al proprio datore di lavoro NON ha alcun valore per l’OPI: l’Ordine è una cosa, il datore di lavoro è un’altra cosa.

  • Ma perché le cose che ho comunicato alla mia ASL non vengono trasmesse all’Ordine?

Fra i non pochi equivoci del mondo della ordinistica vi è certamente questo. Iscritti che comunicano all’ASL di appartenenza importanti dettagli personali, dalla residenza alla nuova PEC, convinti che questa comunicazione arriverà anche all’Ordine: ma perché quella ASL dovrebbe spedire all’Ordine questi dati di un proprio dipendente, in particolare oggi che si è sviluppata una attenzione quasi eccessiva alla tutela della privacy?

  • ‘’Ora vado in pensione e quindi in automatico l’Ordine mi cancella, vero?’’

Veramente, NO.

In sintonia completa con la FAQ numero 6, abbiamo questa, la numero 7…in un Ordine professionale si accede, si entra con una precisa domanda (nessuno viene iscritto ‘’a forza’’: esiste, evidentemente, nell’archivio di quell’ente una richiesta in questo senso…) e si esce con una altrettanto precisa domanda: legge 3 del 2018.

Se non si invia nulla, come può l’Ordine sapere cosa intende fare l’iscritto? Anzi: l’Ordine non ha alcuna idea della raggiunta pensione, a meno che non gli venga comunicato dallo stesso iscritto.

Una volta in pensione, si può uscire dall’Ordine, ma si deve presentare domanda; oppure si resta automaticamente iscritti; in questo caso si potrà inserire la esenzione dall’obbligo di maturare crediti ECM. Per tutto il resto, si mantiene la stessa appartenenza, con le stesse regole precedenti. Anche per un esercizio volontario della professione è previsto l’obbligo di iscrizione.

  • Ma ASL e Ordine allora sono la stessa cosa, sono ‘’apparentate’’ in qualche modo?

NO! Sono due istituzioni nettamente separate.

La ASL è retta da un Direttore Generale scelto dalla politica e nominato dal Governatore della Regione.

L’ Ordine ha un Presidente ed un Consiglio Direttivo che risultano dalla scelta degli iscritti.

La ASL paga i propri dipendenti.

L’Ordine chiede una tassa per esserne parte attiva, in forza della legge 3 del 2018.

L’ASL ha un codice fiscale differente da quello dell’Ordine.

L’Ordine ha una sede fisica e giuridica diversa da quella della ASL.

La ASL ha l’obiettivo di assicurare servizi socio sanitari.

L’Ordine ha l’obiettivo e l’obbligo di assicurare la buona gestione dei suoi Albi professionali (al momento, due: Infermieri, ed Infermieri pediatrici).

Si può essere iscritti ad un Ordine senza essere dipendenti di una ASL pubblica, perché si può infatti essere dipendenti privati, o libero-professionisti, o pensionati.

Se si è professionisti sanitari e si è dipendenti di una ASL, si deve comunque essere iscritti al proprio Ordine di appartenenza per profilo.

  • Come posso partecipare ai momenti principali della vita ordinistica?

I momenti più importanti sono sicuramente la presenza alla Assemblea annuale ordinaria, dove si presentano le attività fatte nell’anno passato e quelle programmate per l’anno in essere, si visualizzano (e si votano) i bilanci dell’ente e si possono avere confronti e un dialogo diretto con chi è stato eletto alla gestione dell’ente.  Naturalmente è sempre molto importante anche aderire alle convocazioni elettorali, che attualmente si svolgono ogni quattro anni (prima della Legge 3 del 2018 le votazioni si tenevano ogni tre anni); nulla impedisce di essere anche candidati.

Un suggerimento è quello di visitare con una certa frequenza il sito istituzionale dell’ente, e anche i vari social dove i responsabili di norma descrivono le azioni, le attività obbligatorie e quelle facoltative; ovviamente non sono pubblicate sui social eventuali disposizioni disciplinari nei confronti di un iscritto, fortunatamente rare; mentre si possono trovare tutte le informazioni utili alla vita pratica dell’Ordine, e si prende visione di bandi per borse di studio, offerte formative, cambio orari di apertura, e tutto ciò che fa parte del rapporto fra iscritti ed ente.

  • Esattamente, che forma giuridica ha un Ordine professionale?

Un Ordine è un ente sussidiario dello Stato (prima della legge 3 del 2018 era un ‘’ente ausiliario’’) e dunque agisce su alcune questioni ‘per conto’’ dello Stato: la vicenda dell’obbligo vaccinale era una di queste. Altrettanto, gestisce gli Albi professionali ‘’per conto dello Stato’’. E’ questo che a molti iscritti non è sempre molto chiaro, ma gli Ordini non sono esattamente delle associazioni, dei club, dove si può decidere che cosa fare o non fare: se è vero che alcune iniziative possono, o meno, essere assunte (ad esempio, alcuni Ordini forniscono agli iscritti una PEC gratuita; altri fanno diretta formazione ECM; altri nella quota inseriscono una copertura assicurativa: ma queste cose NON sono assolutamente dovute, da parte degli enti) , per altre l’Ordine ha semplicemente l’obbligo di farle.

Il riferimento – appunto- è alla gestione degli Albi professionali ed alla richiesta dei contributi annuali (tasse, una parte delle quali raggiunge le Federazioni centrali), ma anche al potere disciplinare che al momento è governato dal DPR 221 del 1950, in attesa di modifiche annunciate.

  • Che cosa è il potere disciplinare di un Ordine?

Un ‘’richiamo normativo’’ è, per l’appunto, il ‘’potere disciplinare’’ che un Ordine professionale esercita verso i propri iscritti. Nell’attesa che venga rivisto l’intero impianto, cosa che viene prevista dall’art 4 della legge 3/2018, resta sempre in vigore il DPR 221 del 1950; ma quello che qui si vuole ricordare, proprio perché per noi (che siamo Infermieri) è sempre impegnativo dover procedere su questo cammino nei confronti dei colleghi, è che si tratta di adempimenti che, una volta emersa la situazione ‘’di violazione’’, non possono essere evitati (fortunatamente, i procedimenti sono piuttosto rari).

Il potere disciplinare verso l’iscritto è quello che l’Ordine esercita senza preoccuparsi delle decisioni del datore di lavoro del professionista, che può a sua volta decidere o meno di attivarsi in questo senso, se la questione lo coinvolge. Molto dipende dalle situazioni, ma spesso di fronte a una violazione deontologica (che sono quelle che sanziona l’Ordine) si trova anche una violazione del codice disciplinare di quel determinato ambiente di lavoro: ma a noi, qui e ora, questo aspetto serve solo per portare esempi concreti.

Molti dei procedimenti disciplinari disposti dai datori di lavoro non interessano gli Ordini, mentre il contrario è più frequente: ad esempio, un dipendente in malattia che non viene trovato a casa dalla visita fiscale di controllo, o che ripetutamente non rispetta le regole aziendali su questioni non assistenziali tipo ”la rilevazione della presenza in servizio”, può essere sottoposto a procedimento disciplinare del datore di lavoro: ma l’Ordine di appartenenza in questi casi non ravvisa la necessità di procedere, poiché non ci sono violazioni deontologiche in grado di danneggiare l’assistito.

L’Ordine talvolta deve agire in automatico: lo fa quando un iscritto viene privato della libertà, anche per fatti non inerenti la professione; e per tutta la durata dello stato di arresto (domiciliari compresi) l’Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione, che impedisce di lavorare, in applicazione del DPR 221 del 1950. La cosa, si dirà, ha un valore simbolico perché chi è in stato di arresto non può lavorare: certamente.

Ogni Ordine può sottoporre a procedimento disciplinare un iscritto per violazione della deontologia e dell’etica professionale; non sono mancati casi nei quali qualche professionista ha scritto cose ‘’particolari’’ su spazi social, con un atteggiamento di netto contrasto verso i contenuti del Codice Deontologico (questo è ricordato nel testo del Codice); se quell’Ordine lo sanziona, ad esempio sospendendolo per dieci giorni dall’ Albo, ne deve dare comunicazione a molte Autorità (incluso il Ministero della Salute) e ovviamente al datore di lavoro che deve prendere atto che, per quei dieci giorni, mancherà uno dei due requisiti per poter esercitare la professione (cioè per poter lavorare): uno è infatti la appartenenza ad un Ordine che, in questo caso, per quei 10 giorni mancherà.

I due requisiti, lo ricordiamo, sono il possesso del titolo professionale e la iscrizione all’Albo professionale (gestito dall’Ordine).

C’è un esempio che rende molto bene la distinzione fra il potere giudiziario classico e il potere disciplinare di un Ordine professionale: alcuni anni fa divenne nota la storia di una infermiera che in un ospedale romagnolo venne accusata di avere iniettato a dei degenti potassio per ucciderli: l’inchiesta era nata da alcune foto, pubblicate sui social dalla stessa infermiera, che la ritraevano mentre, con smorfie beffarde, posava vicino alle persone anziane appena decedute in corsia, nel suo turno di servizio.

Arrestata e sottoposta a processo, in primo grado venne giudicata colpevole; una volta ottenuta la revisione del processo, la stessa infermiera venne assolta dalle accuse di aver causato le morti, e uscì di prigione.

A quel punto, intervenne il potere disciplinare ordinistico, che la giudicò esclusivamente per la questione degli scatti fotografici apparsi sugli spazi social e pubblicati dalla stessa iscritta. Ritenuti di grave violazione deontologica, portarono alla radiazione dall’albo e alla conseguente impossibilità di lavorare.

Un caso molto istruttivo perché, se per la Giustizia non c’era condanna per la ipotesi di reato, per l’Ordine di appartenenza esisteva una chiara violazione etico deontologia nei confronti degli assistiti: cioè gli stessi verso i quali deve svolgersi in prevalenza la azione degli Ordini; era sufficiente la pubblicazione di queste fotografie nettamente contrastanti col mandato professionale.

  • Link al Ministero della Salute

Per saperne ancora di più su quello che ‘’deve fare un Ordine delle professioni sanitarie’’, ecco il link del Ministero, dedicato proprio a questo aspetto: per chi è interessato, buona lettura

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5133&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto