I RAPPORTI CON L’ORDINE…

Fra le cose che cerchiamo di fare, infiliamo anche, con fastidiosa frequenza (per chi legge) , certi suggerimenti nell’interesse dei colleghi iscritti.

Forse qualcuno penserà che in realtà lo facciamo per noi che siamo ‘’dentro’’ l’OPI ma, in tutta onestà, per noi cambierebbe – e cambia- poco, mentre per un iscritto il ‘’menefreghismo’’ su questi aspetti fa pagare dazio…

Si arriva infatti a conseguenze per la mancata applicazione di questi suggerimenti o delle richieste che prevede la normativa (parliamo di un banale ”cambio indirizzo residenza”).

Non vogliamo ammorbare nessuno con le competenze dell’Ordine, a confronto con quelle che invece non lo sono: purtroppo, molti confondono i ruoli, o investono in un Ordine professionale attese che non possono arrivare, e non per cattiva volontà.

Restiamo proprio sul ‘’basico’’: quante volte abbiamo chiesto di comunicare i cambi di residenza e più in generale i dati aggiornati? Non c’è bisogno di citare la Legge 3/2018, che dice come un ‘’irreperibile’’ possa venire cancellato dall’Ordine: basterebbe anche un po’ di buon senso.

Comunque ecco cosa è accaduto alla collega W (iniziale di fantasia; scelta perché non abbiamo iscritte di nome Wanda, Wilma, Wynona o Willhelmina). La collega W lavora in Toscana, e vive anche in Toscana da molti anni.

Ma, da allora, non ha mai comunicato il cambio di indirizzo: le lettere e le tasse inviate al vecchio indirizzo di un Comune del territorio Spezzino (dove abitava un tempo) evidentemente sono arrivate a un qualche familiare, perché puntualmente le tasse sono state pagate; inoltre, a suo tempo ci aveva anche fornito un indirizzo PEC, come chiede la Legge 120/2020, che avevamo annotato sul data base nazionale come chiede a noi la stessa normativa.

Ad aprile, il nome e la PEC di W. vengono inviati, insieme a tutti gli altri, alla Regione Liguria perché così chiede il DL 44 agli Ordini, in merito alla ‘’osservanza vaccinale’’.

In quel periodo, W. ha già ricevuto due dosi di vaccini e pochi giorni fa ha fatto anche la terza, la ‘’booster’’: ma questo, a livello dei vari interlocutori di questa storia, lo sa solo lei.

Già da diverse settimane, la  ASL 5 (siccome per la Regione Liguria  la collega W. risulta residente nel territorio di competenza di ASL 5) scrive alla PEC di W. avvertendo che non risulta vaccinata; e chiede di  documentare la avvenuta vaccinazione o di produrre certificati di esenzione, ma W. non legge e non risponde. Dopo un ultimo tentativo la ASL 5 la sospende dall’attività professionale e ne dà opportuna comunicazione al suo OPI (noi).

A quel punto anche noi inviamo una PEC allo stesso indirizzo di W., per la ‘’avvenuta annotazione di sospensione sull’Albo a seguito del protocollo 1111111 (numero di fantasia) del giorno XYZ di ASL 5’’.

In chiusura di tutta questa trafila, anche FNOPI (la Federazione degli Ordini Infermieri) scrive a W. e spiega che il suo nominativo, dopo la sospensione, è inserito in una lista europea che è condivisa fra gli Stati per segnalare la impossibilità dell’esercizio professionale.

E’ solo a quel punto, e solo allora, che la collega W. scopre, da trivaccinata, di essere stata sospesa per inosservanza vaccinale (assurdo): e lo scopre solo perchè la FNOPI non utilizza la PEC usata da ASL 5 e da OPI SP, ma la vecchia cara raccomandata di carta.

Cosa è successo? Facile fino al banale.

  • non ha MAI comunicato il cambio di indirizzo al suo Ordine, e quindi il check lo ha fatto la Liguria perché per l’Ordine vive in Liguria, e non la Toscana dove è stata regolarmente vaccinata.
  • non ha mai aperto la PEC e non ha mai letto i vari solleciti o le notifiche di sospensione che arrivavano (solo a lei) da ASL 5: se lo avesse fatto, inviando il certificato vaccinale alla ASL 5 avrebbe evitato ogni azione successiva.
  • non ha rispettato la indicazione della Legge 3/18 (come peraltro tantissimi altri professionisti sanitari in Italia, il dato è stimato intorno al 13-15% del totale) : si dovrebbe infatti risultare iscritti nell’Ordine della Provincia dove si risiede, oppure nell’Ordine della Provincia dove si lavora: lei è rimasta iscritta con noi, ma vive e lavora altrove.

Se la semplicissima, gratuita, comoda comunicazione di cambio indirizzo fosse stata a suo tempo inviata al nostro Ordine, noi avremmo prima di tutto trasmesso alla Regione Liguria un indirizzo non ligure, e in questo modo gli accertamenti sarebbero stati fatti direttamente e senza nessun intoppo dalla Regione Toscana, che di W. sapeva tutto.

Ed infine alcune osservazioni, giuste ma inutili: a) ma non esiste una anagrafe nazionale dei vaccinati? No! Ancora non è chiaro che esistono in Italia 21 sistemi sanitari differenti? 19 Regioni e 2 Province Autonome? No, i dati fra Regioni non sono condivisi, esattamente come il ticket di una TAC cambia da una Regione all’altra; come i tempi di attesa per una mammografia variano da una ASL all’altra: perché stupirsi, allora, se la Liguria non sa se uno del Molise si è vaccinato contro il tetano?

b) ma se W. vi manda il suo certificato vaccinale annullate voi la sospensione? No, noi non abbiamo sospeso W: lo ha fatto ASL 5; noi abbiamo solo annotato la sospensione su Albo nazionale FNOPI; se W. invia ad ASL 5 (cioè a chi l’ha sospesa) il suo certificato, entro poche ore viene emanato un provvedimento di annullamento , comunicato a W. e a noi, che la rimettiamo a pieno titolo in Albo (cosa avvenuta infatti in poche ore, appena chiarito l’accaduto con W.)

Tutto questo caos per essersi completamente disinteressata dei rapporti con qualcosa che non è più un semplice ‘’elenco di iscritti’’: gli Ordini professionali sono oggi enti sussidiari dello Stato (Legge 3 del 2018), una cosa che va ricordata perché lo Stato chiede agli Ordini una serie di informazioni anche banalissime (tipo: un indirizzo), oppure chiede di far attivare la PEC: e se non si ha cura di gestire il rapporto si rischia, come nel caso di W. qualcosa di potenzialmente grave, quanto completamente inutile.